INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA ABORTO FARMACOLOGICO
ERRORE MEDICO E RISARCIMENTO DANNI – AVVOCATO MALASANITÀ
La legge n.194 del 1978 sancisce le norme per l’interruzione volontaria di gravidanza.
Fino a 90 giorni di età gestazionale l’interruzione è consentita in ogni caso e solitamente è gestita da un consultorio pubblico.
Dopo i primi 90 giorni l’interruzione è possibile se:
- la gravidanza e il parto comportino un grave rischio per la donna;
- se accertate patologie come anomalie o malformazioni fetali al feto che possono provocare un pericolo per la salute psicofisica della donna.
Le modalità di interruzione della gravidanza
Le modalità di provocazione dell’aborto sono scelte in base all’età gestazionale in cui si va in interrompere la gravidanza e possono essere:
- farmacologiche: entro le 7 o massimo 9 settimane di gravidanza;
- chirurgiche: tra le 10 e le 15 settimane di gravidanza.
Il processo per eseguire l’interruzione in sicurezza
È importante che al momento della richiesta da parte paziente alla donna vengano date informazioni chiare su:
- modalità di intervento;
- consenso informato;
- effetti collaterali e possibili complicanze;
- si sia sicuri che la scelta sia libera;
- ci sia stato il counseling: ovvero un colloquio per l’ascolto e il sostegno nella scelta e l’elencazione di vie alternative all’aborto;
- sia valutato un intervento psicologico e sociale;
- venga eseguita una valutazione ostetrico-ginecologica sulla salute della donna;
- venga stabilita l’età gestazionale;
- venga fornita una consulenza contraccettiva;
- venga fatta una visita post- IVG entro 14-21 giorni dall’interruzione di gravidanza.
Obiezione di coscienza ed errori commessi
L’obiezione di coscienza consiste nella scelta del personale sanitario e in quello che svolge attività ausiliarie a non prendere parte alle procedure che provochino un’interruzione volontaria di gravidanza, ma tale obiezione non esonera il personale a svolgere attività di assistenza prima e dopo l’intervento.
Ogni ospedale, è obbligato ad assicurare al paziente la possibilità di praticare l’interruzione anche attraverso la mobilità di personale.
Un errore comune che si può riscontrare nei casi di aborto è la scarsa sensibilità del personale che può sfociare in atteggiamenti giudicanti nei confronti delle donne che praticano l’interruzione.