PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) DI II^ LIVELLO: IL CONSENSO INFORMATO
ERRORE MEDICO E RISARCIMENTO DANNI – AVVOCATO MALASANITÀ
Il consenso informato in tema di tecniche di PMA (Procreazione Medicalmente Assistita) di secondo livello deve essere adeguatamente raccolto ed acquisito sulla base della legislazione sanitaria in materia e delle Linee Guida sul tema.
L’accesso alla tecnica deve aver seguito percorsi di gradualità terapeutica così come previsto e sancito dalle leggi vigenti e nel rispetto dell’età massima della donna per accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
La procedura
La coppia, preliminarmente identificata, dichiarerà di essere potenzialmente in epoca fertile, di essere coniugati o conviventi, di sesso diverso e di essere stata esaurientemente e chiaramente informata dal ginecologo esecutore della tecnica in ordine ai seguenti punti:
- possibilità di ricorrere in alternativa alla procreazione medicalmente assistita a procedure di adozione o affidamento;
- aspetti giuridici delle tecniche di procreazione medicalmente assistita relativi alla donna, all’uomo e al nascituro;
- facoltà di revoca del consenso da parte di uno dei due soggetti della coppia genitoriale;
- facoltà da parte del ginecologo solo e soltanto per motivi medico-sanitari di non procedere alla procreazione medicalmente assistita dandone comunque ed obbligatoriamente motivazione scritta;
- esaustiva e chiara illustrazione della tecnica in tutti i suoi passaggi;
- illustrazione dei problemi bioetici legati alla PMA;
- possibili effetti collaterali a seguito della applicazione della tecnica di procreazione medicalmente assistita;
- possibili effetti psicologici di riverbero sulla coppia legati alla tecnica di procreazione medicalmente assistita;
- illustrazione delle percentuali di successo della procreazione medicalmente assistita in rapporto all’età della donna e alla patologia di base dell’infertilità;
- rischi per la donna collegati alla procreazione medicalmente assistita;
- rischi per il nascituro collegati alla tecnica di procreazione medicalmente assistita;
- grado di invasività della tecnica di procreazione medicalmente assistita;
- illustrazione dei limiti imposti dalla legge a proposito degli embrioni.
Deontologicamente si consiglia preliminarmente di illustrare anche i costi, se effettuata in regime privato, legati alla tecnica e le possibili se pur minime variazioni degli stessi sulla scorta dell’iter procedurale.
Il consenso informato va raccolto preferibilmente su modulo cartaceo prestampato in un tempo antecedente all’esecuzione di almeno 7 giorni, archiviato e garantendo la massima tutela e riservatezza dei dati personali della coppia in ottemperanza alle leggi sulla privacy.
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