DOCUMENTAZIONE SANITARIA CONSENSO INFORMATO
ERRORE MEDICO E RISARCIMENTO DANNI
La documentazione sanitaria è l’insieme di documenti che i professionisti sanitari (medici, chirurghi, anestesisti, paramedici, infermieri ecc.) compilano durante l’attività di assistenza – come il consenso informato, la cartella clinica, la lettera di dimissioni, il verbale operatorio ecc. – che devono essere condivisi con tutto il personale presente in struttura, compreso chi si occupa dell’amministrazione o della gestione del rischio clinico.
Un caso di malasanità non si manifesta solo per la negligenza o l’imperizia del medico, per una diagnosi errata o fatta in ritardo, per una cura sbagliata, per un intervento mal riuscito o tardivo o per non aver identificato la malattia, o averlo fatto non tempestivamente, potrebbe provocare al paziente un grave danno da perdita di chance di guarigione e anche la morte del paziente, o per l’accelerazione del decesso, o una perdita di chance di conservare una vita migliore, così come l’errata o incompleta compilazione della documentazione sanitaria e la mancanza del consenso informato sono tutte cause che possono far sorgere il diritto del paziente a chiedere il risarcimento dei danni patiti con l’assistenza di un avvocato specializzato in responsabilità medica.
La presenza di errori ed omissioni nella redazione o nella conservazione della documentazione sanitaria richiede la possibilità di affidarsi ad un avvocato esperto che possa analizzare il caso. Una documentazione sanitaria incompleta può portare a gravi errori medici. Spesso danni e lesioni durante un’operazione derivano da una mancata informazione a priori ed è un diritto del paziente poter richiedere un relativo risarcimento danni.
Cos’è il consenso informato
Il consenso informato consiste nell’insieme di informazioni che devono essere sottoposte al paziente, solitamente con un documento cartaceo da firmare, prima di qualsiasi trattamento medico sia esso curativo, conservativo o chirurgico o, comunque, di qualsiasi trattamento medico, dopo essere stato informato adeguatamente, in modo libero e non forzato.
Esiste, infatti, da un lato il dovere del medico di informare e, dall’altro lato, il diritto del paziente a conoscere non solo le informazioni sulla propria salute e malattia ma anche il diritto di poter scegliere consapevolmente. Il medico, pertanto, non si deve limitare a far firmare un foglio c.d. modulo di consenso informato, ma dovrà spiegare, in modo chiaro, completo e comprensibile – anche in rapporto all’età del paziente, al grado di scolarizzazione e alle possibili difficoltà di comprensione (si immagini, ad esempio, un cittadino straniero che ha una conoscenza basica della lingua italiana) – tutti i vari aspetti medici. In mancanza il paziente che ha subito danni a causa del trattamento medico può chiedere il risarcimento con l’ausilio di un avvocato esperto in malasanità.
Nel caso in cui l’interessato non sia nelle condizioni di esprimere validamente il consenso allora questo deve essere chiesto al soggetto che il paziente ha delegato o, nel caso di minorenni, da chi esercita la responsabilità genitoriale.
Non è obbligatorio che il consenso venga redatto in forma scritta anche se è consigliabile per una forma di maggior tutela sia dei medici che del paziente. Tuttavia, è bene precisare che anche nel caso in cui ci sia il classico “modulo” compilato, ciò non significa che il consenso informato sia stato reso in modo legittimo: il medico o la struttura sanitaria (Ospedale o Clinica Privata) devono provare che il paziente ha compreso effettivamente il contenuto di quanto illustrato. In caso contrario è possibile chiedere un congruo risarcimento danni con l’assistenza di un avvocato che, coadiuvato con un medico legale, valuterà nel concreto le conseguenze sorte a seguito del trattamento medico non pienamente consenziente.
Consenso informato
Consenso informato
Il paziente, o i suoi familiari, potrebbero – infatti – ottenere il risarcimento del danno se il medico non ha illustrato, o non ha sufficientemente spiegato, il tipo di terapia o il tipo di intervento chirurgico, oppure le modalità con cui si svolge, le conseguenze, i rischi e le possibili complicanze ed effetti collaterali, i vantaggi e svantaggi, le eventuali alternative terapeutiche (consenso informato). In questo caso potrebbe essere utile rivolgersi ad un avvocato o a uno studio legale che si occupi preferibilmente di risarcimento danni per responsabilità e colpa medica.
Un’eccezione alla regola si riscontra nei casi di urgenza ossia quando il paziente che non è in grado di formulare l’assenso al trattamento medico è in pericolo di vita o, più in generale, a rischio di un gravissimo imminente peggioramento di salute. In questo caso le norme sul consenso informato si devono coordinare con le regole, pratiche e giuridiche, che disciplinano l’attività sanitaria.
Il medico, in questi casi, può e deve agire in caso di necessità e urgenza, cioè per salvare una persona da un rischio grave e imminente per la sua salute. La stessa regola vale per i trattamenti sanitari obbligatori (TSO).
La comunicazione efficace tra le due parti
Il consenso informato deve essere proposto all’interno di una comunicazione efficace, che per essere tale deve essere:
- semplice;
- chiara;
- precisa;
- completa;
- breve;
- non ambigua;
- complementare: nonostante ci sia una posizione primaria da parte di uno dei due interlocutori, ciò non implica la passività da parte dell’altro;
- il sanitario deve sempre ricevere un feedback da parte del paziente per accertare che la comunicazione abbia avuto buon esito.
Essenziale, in questa fase, risulterà l’esame della documentazione che deve essere conservata per favorire la gestione di un’eventuale pratica di risarcimento dei danni. In caso contrario il paziente o i suoi eredi hanno sempre diritto a chiederne copia che deve essere effettuata dalla struttura previo rimborso dei costi. La valutazione di quali danni nel caso concreto si possano chiedere rimane dell’avvocato e del medico legale, ad esempio il danno patrimoniale (ossia danni economici da lucro cessante o danno emergente) o il danno non patrimoniale (come il danno biologico per inabilità temporanea o invalidità permanente, il danno morale).
Il consenso informato
Gli elementi che caratterizzano il consenso informato sono:
- il fatto che può essere richiesto solo dal professionista sanitario in ambito della materia di competenza (es. il medico) e non è delegabile ad altra figura sanitaria a meno che non sia abilitato all’esecuzione dello stesso atto;
- il fatto che va chiesto all’interessato, tranne per chi incapace di intendere e volere o in caso di minori;
- il fatto che va sempre richiesto almeno 24 ore prima, tranne che per atti di routine e non invasivi;
- il fatto che può essere ritirato in qualsiasi momento.
Il consenso informato, inoltre, deve contenere informazioni su:
- cosa consiste l’intervento o il trattamento che si va a compiere;
- i rischi che presenta il trattamento e, anche, quelli che potrebbero sorgere senza il trattamento (ad esempio peggioramento di salute, rischio di recidive, cura non efficace);
- le alternative all’intervento (ad esempio se esistono altre cure o terapie e quali pro e contro presentano);
- la possibile estensione dell’intervento;
- l’efficienza di tale operazione;
- livello di dotazioni della struttura
La carenza di queste caratteristiche o l’omissione da parte del medico, dello specialista (ginecologo, oncologo, pediatra, ortopedico, dentista ecc.) o dell’oncologo ecc. dell’acquisizione del consenso può far sorgere il diritto a chiedere il risarcimento dei danni con l’intervento di un avvocato esperto in malasanità.
Conseguenze del mancato consenso informato
Il consenso viene prestato dal paziente di solito a seguito di un’informativa nella quale te sono indicate tutte le conseguenze tipiche che rappresentano un’evoluzione possibile del trattamento così che possano essere accettate e comprese le complicanze ipotetiche dell’intervento o della cura cui sarà sottoposto.
Se il medico non esegue il trattamento nel modo corretto, se vi è un errore nell’intervento chirurgico, una terapia sbagliata o una diagnosi errata il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni con l’ausilio di un avvocato esperto in malasanità nei confronti del dottore, del chirurgo o del medico specialista ma, anche, della struttura ospedaliera in cui è stato curato.
È bene precisare che il semplice verificarsi della complicanza medica non genera un automatismo nel risarcimento del danno se il medico ha agito in modo diligente e adeguato, oltre che secondo tutte le prassi della scienza medica.
Se, però, l’informativa non è stata completa oppure al paziente non è stato comunicato che da quel determinato intervento/trattamento poteva derivare una complicanza che poi effettivamente si verifica potrebbe sorgere la responsabilità per danni in capo al dottore o alla struttura ospedaliera, con riferimento a quelle conseguenze tipiche dell’intervento che si verificano e rispetto alle quali il paziente non è stato correttamente informato.
La scarsa o scorretta informazione da parte del medico, però, potrebbe far sorgere la responsabilità del medico o della struttura ospedaliera anche se non vi sia stata nessuna lesione per la salute.
La valutazione del caso concreto da parte dell’avvocato e del medico legale sarà essenziale per determinare la sussistenza o meno della responsabilità del medico e della possibilità del paziente di chiedere il risarcimento dei danni.
Errori ed omissioni riguardo al consenso informato
I possibili errori riscontrabili nella gestione del consenso informato sono:
- informazione non completa;
- consenso richiesto in ritardo;
- pressioni da parte medico nel fare l’intervento e/o il trattamento;
- omissione delle conseguenze negative;
- omissione dei rischi in caso di problemi nello svolgimento dell’intervento o in caso di rinuncia al trattamento;
- mancato accertamento della comprensione del paziente;
- mancato raccoglimento del feedback da parte del paziente.
Qualora vi siano i presupposti, il paziente (o i suoi eredi cioè la moglie, il marito, la madre, il padre, i nonni, il fratello o la sorella o i figli) potrebbero dunque chiedere il risarcimento dei danni per essere stati vittime di un caso di malasanità a causa di un vizio del consenso informato. Lo studio legale o l’avvocato, preferibilmente specializzati in danni da responsabilità medica, insieme al proprio medico legale, valuteranno se vi sia o meno la possibilità di chiedere i danni all’Ospedale, all’Assicurazione o ai medici coinvolti.
La quantificazione della lesione all’integrità psicologica e fisica del paziente che ha subito l’errore deve essere effettuata con l’aiuto del medico legale sulla base di alcune Tabelle riconosciute nei Tribunali: individuare il danno biologico patito e determinarlo è la parte più importante del processo risarcitorio perché occorre precisione e completezza nella valutazione.
Il danno non patrimoniale potrà considerare anche gli aspetti morali (ossia le sofferenze) o esistenziali (ad esempio i cambiamenti nello stile di vita o nelle abitudini) o estetici (ad esempio perché sono rimasti postumi che deturpano l’aspetto esteriore della vittima) che hanno colpito maggiormente il malato: esaminare le questioni più soggettive e personali capitate al danneggiato a seguito dell’evento si chiama personalizzazione del danno.
Un errore medico, infatti, può provocare diverse conseguenze in base alla persona che lo subisce, per questi motivi sarà importante considerare l’età del danneggiato, l’attività lavorativa o le sue aspirazioni, l’attività sportiva praticata o i suoi hobbies. Queste sfaccettature permetteranno all’avvocato ed al medico legale di quantificare in modo corretto l’importo di danno non patrimoniale subito.
L’altra importante voce di danno che solitamente viene risarcita in questi casi è costituita dai danni patrimoniali: i mancati guadagni, le spese sostenute o le perdite economiche patite.
In caso di morte del paziente, potrebbe essere possibile chiedere il risarcimento dei danni patiti direttamente dai familiari (ad esempio per le sofferenze patite per la perdita prematura del parente), ma anche i danni subiti dal defunto prima di morire dopo l’errore medico (ad esempio per le sofferenze patite o per la consapevolezza di essere in fin di vita senza possibilità di cura).
I parenti (marito, madre, padre, sorella, fratello, figlio, figlia ecc.) potrebbero ottenere, da un lato, il risarcimento dei danni relativi al loro dolore per la perdita ingiusta del loro caro e, dall’altro, potrebbero chiedere la liquidazione del danno fisico e morale da lui patito prima di morire, durante la sfortunata agonia.
Mentre i primi vengono chiamati danni iure proprio perché rientrano direttamente nella sfera giuridica del familiare del defunto (e devono essere chiesti entro 5 anni dalla morte), i secondi potrebbero essere definiti “indiretti” e vengono chiamati danni iure hereditatis.