OMISSIONE DELLA DIAGNOSI PRECOCE DI CANCRO DELLA PROSTATA
ERRORE MEDICO E RISARCIMENTO DANNI
La prostata è una ghiandola di forma rotondeggiante appartenente al sistema riproduttivo maschile, posizionata sotto la vescica e davanti al retto. La sua funzione è quella di produrre il liquido seminale che è parte dello sperma. Il cancro alla prostata è il tumore più comune nella popolazione maschile dopo i 45 anni: cellule tumorali sono presenti nel 40% circa dei cinquantenni ed il rischio aumenta con l’età.
La responsabilità del medico, dell’andrologo, dell’urologo dell’oncologo e quindi dell’Ospedale o della Clinica, potrebbe derivare non solo dall’insorgenza della malattia ma anche dalla non tempestiva o errata diagnosi, o dal mancato riconoscimento della problematica o, comunque, dall’incapacità di gestire correttamente la situazione, eseguendo terapie sbagliate, tardive, inefficaci o, comunque, non tempestive.
Un avvocato esperto in malasanità esaminerà insieme al paziente, alla famiglia e al medico legale, l’eventuale fattibilità di una richiesta di risarcimento danni come il danno da perdita di chance di poter vivere una vita migliore oppure, in caso di un esisto infausto delle cure, valuterà l’ampio spettro di gravi conseguenze subite dalla vittima (danno da perdita di chance di guarigione o sopravvivenza) e dai familiari (ad esempio il danno da perdita parentale per madre, padre, moglie, partner, figlio, figlia, fratello, sorella ecc.).
Sintomi del cancro alla prostata
Nelle fasi iniziali il tumore alla prostata è spesso asintomatico, cioè il paziente non lamenta alcun sintomo. Molti tumori alla prostata si rivelano poco aggressivi, circoscritti e con un decorso piuttosto lento. Questo significa che i pazienti convivono col tumore per anni senza sottoporsi a specifici trattamenti e senza subire peggioramenti di salute. In questi casi le opzioni terapeutiche sono efficaci.
Cancro alla prostata
Cancro alla prostata
Purtroppo, accanto alle forme a crescita molto lenta, esistono anche tumori prostatici più aggressivi, con tendenza a metastatizzare. Questi tipi di cancro crescono rapidamente e possono diffondere ad altre parti del corpo (attraverso il sangue o il sistema linfatico) ed hanno una prognosi più negativa.
Proprio a causa della natura asintomatica del tumore della prostata, potrebbero purtroppo verificarsi errori medici, dell’urologo o dell’andrologo o del medico di base o dei medici dell’Ospedale (o del Pronto Soccorso, Asl, Asst, Ats) o della Clinica privata. Bisognerà valutare l’eventuale colpa e responsabilità – per la mancata o ritardata individuazione del tumore – ed inoltre comprendere se sia sorti dei danni a carico del paziente e se questi fossero o meno evitabili. Ai fini del risarcimento danni da cancro alla prostata, è necessario verificare se si è stati vittima di malasanità, diagnosi in ritardo e non tempestiva, diagnosi errata o sbagliata, errore nella refertazione dell’esame alla prostata (PSA ecc.), cura sbagliata o errata, terapia in ritardo o inefficace per errore del medico. In caso affermativo è possibile avanzare una richiesta di risarcimento danni con un avvocato esperto in responsabilità medica.
Se gli uomini sopra i 45 anni si sottoponessero a periodiche visite urologiche di screening, la valutazione dello specialista oltre all’esame di valori di PSA (antigene prostatico specifico) nel sangue permetterebbero di scoprire in fase embrionale la maggior parte dei tumori alla prostata.
In ogni caso il medico o l’urologo non dovrebbe sottovalutare sintomi come:
- difficoltà ad urinare;
- stimolo frequente ad urinare;
- difficoltà a mantenere il flusso di urina (flusso intermittente o persiste la sensazione di non svuotamento della vescica);
- dolore e bruciore durante la minzione (atto di urinare);
- impotenza;
- sangue nelle urine o nello sperma;
- dolore ai fianchi e alla schiena
- dolore nella zona pelvica, ai fianchi o alla schiena.
I sintomi urinari descritti sono simili a quelli provocati da altri problemi prostatici di tipo benigno, come l’iperplasia prostatica benigna (ingrossamento della prostata) o la prostatite (infiammazione della prostata). Per questo motivo, se si verifica una o più di queste manifestazioni, il medico dovrebbe proporre specifici accertamenti per procedere ad una diagnosi differenziale.
La mancata prescrizione di ulteriori accertamenti costituisce errore medico dell’urologo o del medico di base: simili omissioni, infatti, impediscono la diagnosi precoce del tumore e possono far sorgere complicanze gravi per il paziente e, di conseguenza, il diritto a chiedere il risarcimento dei danni con l’intervento di un avvocato esperto in malasanità.
Alla comparsa dei primi sintomi urinari, il medico deve consigliare una visita urologica che comporta:
- l’esplorazione rettale per valutare un aumento delle dimensioni della prostata;
- un prelievo di sangue per il controllo del PSA (Antigene Prostatico Specifico) che permette di individuare i pazienti a rischio nei quali effettuare indagini più approfondite.
Ovviamente come per ogni tipologia di tumore, lo specialista non può e non deve sottovalutare i sintomi più comuni del tumore alla prostata come la difficoltà ad urinare o lo stimolo frequente ad urinare. Una diagnosi precoce aumenta la speranza di guarigione e la probabilità di sopravvivenza a 5 anni.
Una diagnosi tardiva può portare a gravi danni e lesioni al paziente. Una scarsa qualità della vita che può essere imputata ad un errore nella diagnosi o ad un errore prettamente medico da accertare attraverso la competenza e professionalità di un avvocato specializzato in malasanità per considerare un eventuale risarcimento danni.
Tipologie di cancro alla prostata
Nella prostata sono presenti diversi tipi di cellule che possono subire una trasformazione neoplastica così classificata:
- adenocarcinomi (o carcinomi ghiandolari) che sono i più frequenti e nascono quando le normali cellule, costituenti una delle ghiandole secretorie, diventano cancerose e si moltiplicano fino a diffondere nel tessuto circostante (stroma), formando una massa tumorale. Questa determina un rigonfiamento della superficie della prostata, riscontrabile durante la palpazione della ghiandola attraverso la parete rettale;
- carcinoma a piccole cellule che nasce da cellule neuroendocrine;
- adenocarcinoma duttale che trae origine dalle cellule dei dotti prostatici;
- carcinoma mucinoso caratterizzato dalla produzione di muco;
- carcinoma adenosquamoso o squamoso;
- neoplasie mesenchimali (come sarcomi o liposarcomi);
- linfoma primario della prostata.
A seconda della tipologia del tumore dovrà essere proposto un piano di cura specifico e sarà necessario verificare tutto quanto fatto, o non fatto, dal medico, dall’urologo o dall’oncologo. Un passaggio fondamentale se ci si trova davanti ad un caso di malasanità. Un medico legale, anche coadiuvato da un medico specialista e da un avvocato, può capire se vi sia stato un errore nella diagnosi, nell’esecuzione del trattamento sanitario o nello svolgimento della terapia e, di conseguenza, se c’è responsabilità del medico, dell’équipe dei medici o dell’Ospedale (o del Pronto Soccorso, Asl, Asst, Ats) o della Clinica privata. Essenziale, in questa fase, risulterà anche l’esame della documentazione medica tra cui le analisi e gli esami, i medicinali assunti, la cartella clinica e il consenso informato.
Diagnosi del cancro alla prostata ed evoluzione del tumore alla prostata
Per una tempestiva diagnosi, lo specialista urologo o l’oncologo, dopo aver attentamente analizzato i valori di PSA (antigene prostatico specifico) nel sangue deve indirizzare il paziente verso un’ecografia transrettale e verso una biopsia prostatica, che prevede il prelievo di campioni di tessuto dalla ghiandola per valutare la presenza di malattia.
Analisi microscopio cancro
Analisi microscopio cancro
Successivamente, il paziente deve effettuare una stadiazione del tumore grazie esami strumentali quale l’ecografia dell’addome completo, la TAC total body, la scintigrafia ossea per valutare l’estensione del tumore al fine di indirizzare il paziente verso la migliore scelta terapeutica possibile.
In questa fase è determinante avere una completa visione dei referti medici e, quindi, è essenziale che questi siano stati effettuati in maniera diligente e aderente agli standard previsti dalla scienza medica. A tal proposito l’ospedale, sia pubblico che privato, nel quale il paziente è stato curato o al quale si è rivolto per effettuare le visite o l’intervento chirurgico, può essere chiamato a rispondere dei danni patiti per un caso di malasanità e, quindi, del risarcimento. L’ospedale, infatti, è responsabile dell’operato dei suoi dipendenti e collaboratori (medici, paramedici, infermieri, assistenti ecc.) ma anche del corretto svolgimento dell’integrale prestazione sanitaria. Anche i deficit organizzativi della struttura – che esulano dal semplice errore del medico – potrebbero portare all’esito positivo di una richiesta di risarcimento dei danni con l’aiuto di un avvocato specializzato (ad esempio per uso non corretto dei macchinari, per malfunzionamenti o mancanza di dispositivi di sicurezza, per infezioni nosocomiali contratte durante la biopsia; per lo scambio di materiale organico (es. biopsie) o la perdita della documentazione).
In pratica l’ospedale risponde non solo per problemi legati direttamente all’errore medico ma anche per questioni relative a disorganizzazione o carenze strutturali (ad esempio un macchinario per la TAC che non funziona o che funziona male potrebbe provocare un’errata diagnosi ed un conseguente risarcimento dei danni).
Una diagnosi precoce del tumore alla prostata aumenta la speranza di guarigione e la probabilità di sopravvivenza a 5 anni. Una diagnosi tardiva del cancro alla prostata potrebbe portare all’insorgenza di metastasi, ossia lesioni a distanza originate dal tumore prostatico di partenza, localizzate prevalentemente alle ossa dello scheletro (bacino e colonna lombare con maggiore probabilità) ed a linfonodi. Queste sedi metastatiche possono causare dolore osseo, fratture patologiche, dolore addominale e gonfiore delle gambe. In caso di metastasi del tumore alla prostata, le cellule tumorali potrebbero estendersi ad altre parti del corpo, quindi propagarsi dal sito originario in altri organi o regioni del corpo.
Una volta che il tumore alla prostata si è diffuso ad altri distretti dell’organismo, può ancora rispondere ad un trattamento (ormonale, chemioterapico, trattamento con farmaci specifici per le ossa) e può essere controllato, ma ovviamente la guarigione non è più possibile. Con il tempo il paziente potrebbe dunque avere una scarsa qualità di vita, e negli stadi più avanzati, una netta riduzione dell’aspettativa di vita che dovrà essere risarcita, se imputabile a colpa medica.
In caso di gravi complicanze o morte del paziente per tumore alla prostata pur potendo generalmente avere diritto ad un risarcimento dei danni verso l’Ospedale, i medici o l’Assicurazione, la principale domanda che il malato o i parenti (moglie, partner, convivente, genitori, figlio/figlia, fratello/sorella o gli eredi) si devono fare riguarda il motivo che ha portato all’errata diagnosi del tumore alla prostata, al mancato riconoscimento del tumore, all’esito negativo del trattamento medico o al decesso, e se c’erano effettive possibilità di guarigione, o di evitare l’evento. Prima di tutto, quindi, rivolgendosi ad un avvocato o ad uno studio legale specializzato in malasanità, insieme al medico legale, si potrebbe capire cosa sia successo e se ciò sia eventualmente dovuto a responsabilità o colpa medica o, invece, ad una complicanza non prevedibile né evitabile.
Trattamento del tumore alla prostata
Lo specialista urologo o l’oncologo dovranno consigliare la strategia più adatta e personalizzata e di concordare la terapia in base ai benefici ed effetti collaterali specifici ma, soprattutto, a seguito di un’ampia analisi delle caratteristiche del paziente (età, aspettativa di vita eccetera) e della malattia (basso, intermedio o alto rischio).
Nei pazienti più anziani o con forme meno aggressive potrà essere proposto un trattamento attendista che prevede lo svolgimento di esami di controllo periodici sia del PSA del sangue che dello stato della prostata (eventualmente anche attraverso biopsie) per intervenire laddove ci fossero evoluzioni negative (c.d. sorveglianza attiva).
Quando è necessario l’intervento chirurgico, spesso, i medici optano per la prostatectomia radicale ossia la rimozione dell’intera ghiandola prostatica e dei linfonodi della regione vicina al tumore. Tale opzione è considerata pressoché risolutiva quando la malattia risulta confinata nella prostata.
Nei casi più gravi all’intervento chirurgico (prima o dopo o talvolta in entrambi i casi) devono essere affiancate terapie ulteriori: radioterapia, chemioterapia, terapia ormonale o crioterapia sono quelle maggiormente utilizzate.
La proposta deve tenere in conto anche gli effetti collaterali delle terapie (ad esempio nel caso della terapia ormonale il calo del desiderio sessuale o l’impotenza) che, in taluni casi, potrebbero rendere difficile per il paziente, sia dal punto di vista psicologico che fisico, affrontare la cura.
Anche il cocktail di farmaci utilizzati in chemioterapia, ad esempio, può variare a seconda di vari aspetti, quali ad esempio, del tipo e delle caratteristiche del tumore, dell’età, specificità e condizioni del paziente, del protocollo seguito. Se la risposta del tumore al trattamento con dosi standard non risultasse soddisfacente l’oncologo potrebbe valutare di somministrare al paziente un dosaggio più elevato, eventualmente seguito da trapianto di cellule staminali, oppure un utilizzo combinato. In caso di cocktail farmacologico sbagliato o di mancato monitoraggio dell’efficacia della chemioterapia il paziente può andare incontro a gravi complicanze o morte.
La cura sbagliata, il dosaggio errato, il farmaco inefficace, omettere di proporre una cura alternativa, non modificare la terapia in base agli effetti ed alle conseguenze provocate nel paziente, sono tutti errori medici dell’oncologo, dell’urologo o dell’ospedale che, come tali, potrebbero essere fonte di responsabilità e, quindi, risarcimento dei danni in favore del paziente e dei suoi familiari, con l’ausilio di un avvocato esperto in casi di malasanità.
Il medico, inoltre, ha l’obbligo di gestire ed informare il paziente delle eventuali complicanze che possono sorgere a seguito del tumore alla prostata come l’incontinenza urinaria (perdite occasionali di urina, vescica iperattiva ecc.) o la disfunzione erettile. Il paziente potrebbe essere incapace di raggiungere o mantenere un’erezione soddisfacente o di impegnarsi in attività sessuali. Diversi farmaci e dispositivi medici sono disponibili per contribuire a trattare questo problema. La proposta della crioconservazione del seme, ad esempio, dovrebbe sempre essere effettuata dal medico (compatibilmente con l’età del paziente) così da poter garantire al malato la possibilità di poter avere figli anche dopo il tumore e aiutare la gestione psicologica del post-trattamento.
Il paziente, o i loro familiari, potrebbero – in certi caso – ottenere il risarcimento del danno anche qualora il medico non abbia spiegato, o non abbia sufficientemente spiegato al paziente, il tipo di terapia a cui sarà sottoposto o il tipo di intervento chirurgico, oppure le modalità con cui si svolge, le conseguenze, i rischi e le possibili complicanze ed effetti collaterali, i vantaggi e svantaggi, le eventuali alternative terapeutiche (consenso informato).
Esiste, infatti, da un lato il dovere del medico di informare e, dall’altro lato, il diritto del paziente a conoscere non solo le informazioni sulla propria salute e malattia ma anche il diritto di poter scegliere consapevolmente. Il medico, pertanto, non si deve limitare a far firmare un foglio c.d. modulo di consenso informato, ma dovrà spiegare, in modo chiaro, completo e comprensibile – anche in rapporto all’età del paziente, al grado di scolarizzazione e alle possibili difficoltà di comprensione (si immagini, ad esempio, un cittadino straniero che ha una conoscenza basica della lingua italiana) – tutti i vari aspetti medici.
Pur se non è sempre previsto l’obbligo della forma scritta, ove disponibile, è pertanto importante che il medico legale che affianca l’avvocato verifichi il documento. Ottenere la documentazione (modulo di consenso informato, cartella clinica, esami, refertazione ecc.) dal medico o dall’Ospedale è anch’esso un diritto tutelato dall’ordinamento giuridico.
Risarcimento dei danni a seguito di errore medico o omessa diagnosi del cancro alla prostata
La valutazione dei danni che il paziente vittima di un caso di malasanità può chiedere spetta all’avvocato e al medico legale con la perizia medico legale, ad esempio, il risarcimento del danno patrimoniale ossia i danni economici da lucro cessante o danno emergente, i danni non patrimoniali come il danno biologico per inabilità temporanea o invalidità permanente, il danno morale, il danno esistenziale, il danno da perdita di chance ecc.), il danno da morte ecc.
Il danno non patrimoniale potrà considerare anche gli aspetti morali (ossia le sofferenze) o esistenziali (ad esempio i cambiamenti nello stile di vita o nelle abitudini) o estetici (ad esempio perché sono rimasti postumi che deturpano l’aspetto esteriore della vittima) che hanno colpito maggiormente il malato: esaminare le questioni più soggettive e personali capitate al danneggiato a seguito dell’evento si chiama personalizzazione del danno.
Un errore medico, infatti, può provocare diverse conseguenze in base alla persona che lo subisce, per questi motivi sarà importante considerare l’età del danneggiato, l’attività lavorativa o le sue aspirazioni, l’attività sportiva praticata o i suoi hobbies. Queste sfaccettature permetteranno all’avvocato ed al medico legale di quantificare in modo corretto l’importo di danno non patrimoniale subito.
Per i danni patrimoniali, invece, potrà essere chiesto, ad esempio, il rimborso delle spese sostenute durante la cura: a tal fine potranno essere utili scontrini della farmacia, ricevute dei costi di alloggio, fatture per visite mediche o per acquisto attrezzature (danno emergente); oppure le spese future che dovranno essere effettuare a causa dell’errore nella terapia (fornendo la prova dei costi sostenuti); o, ancora, il risarcimento per i mancati guadagni subiti dal paziente a causa del peggioramento della salute o del protrarsi delle cure (lucro cessante).
Nel caso in cui l’esito della cura dovesse essere infausto e, quindi, il paziente dovesse morire, anche gli eredi (madre, padre, marito, moglie, figlio, figlia, fratello, sorella ecc.) potrebbero agire per chiedere il risarcimento del danno patito dal familiare mentre ancora era in vita (ad esempio per la sofferenza subita, c.d. danni iure hereditatis), del danno per la perdita parentale (variabile in base al grado di parentela, c.d. danni iure proprio) ma anche dei danni patiti direttamente per il dolore provato per la morte di una persona cara o per i peggioramento subito al proprio stile di vita (ad esempio perdite economiche o modifiche drastiche delle proprie abitudini, c.d. danni iure proprio).