CONSENSO PER TERAPIE E TEST DI SCREENING SUL NEONATO
ERRORE MEDICO E RISARCIMENTO DANNI
Dopo la nascita, il bambino viene normalmente sottoposto a controlli assistenziali routinari, per confermare la buona salute del neonato o individuare le situazioni cliniche che necessitano di un approfondimento.
Questi interventi sono quotidiani per gli operatori sanitari, ma non lo sono per i neogenitori, che spesso si allarmano nel vedere eseguire sul loro figlio manovre mediche che non comprendono.
Per questo motivo il genitore deve essere, se possibile, coinvolto nel momento in cui si eseguono delle cure neonatali e informato sulla situazione clinica del neonato, sulle operazioni che verranno effettuate e sullo scopo di quest’ultime.
Nel caso le valutazioni e le operazioni non venissero effettuate o il consenso non venisse richiesto in modo adeguato, la madre o gli altri familiari (padre, nonni, fratello/sorella, eredi) potranno affidarsi ad uno Studio legale o ad un Avvocato, preferibilmente specializzato in risarcimento danni da malasanità e da responsabilità medica, che esaminerà insieme alla famiglia la fattibilità di una richiesta di risarcimento.
Consenso all’esecuzione dei test di screening
I test di screening che vengono eseguiti su tutti i neonati sani sono generalmente poco invasivi ed il consenso all’esecuzione non è richiesto in forma scritta, ma la mamma e al papà del bambino devono essere informati anticipatamente sul tipo di test che verrà eseguito e devono avere la possibilità di rifiutarne l’esecuzione se lo ritengono opportuno.
Solitamente vengono consegnati degli opuscoli informativi a tutti i neogenitori, ma essi devono comunque avere l’occasione di discutere con un operatore sanitario se desiderano un maggiore approfondimento.
Consenso per terapie mediche
Quando invece ad un neonato devono essere somministrate terapie mediche, il consenso del genitore è richiesto in forma scritta: a seguito di un colloquio informativo con il personale medico in cui devono essere illustrate le condizioni del bambino e le possibilità terapeutiche disponibili, il genitore potrà decidere se acconsentire o rifiutare la cura proposta.
Solitamente viene fatto firmare il consenso ad un piano terapeutico e non alla singola terapia.
Fanno eccezione le cure che vengono somministrate in un regime di urgenza: in questo caso i professionisti sanitari possono procedere anche senza l’autorizzazione genitoriale, per non mettere a rischio la vita del bambino.
Anche in questa fase diagnostica molto delicata potrebbero purtroppo verificarsi errori medici dell’Ospedale o della Clinica o della Casa di cura, bisognerà valutare l’eventuale colpa ed inoltre comprendere se il danno era o meno evitabile.
Per quanto riguarda i test diagnostici eseguiti a seguito del riscontro di una condizione clinica patologica o di una anomalia osservata, necessitano a loro volta del consenso dei genitori, che va preceduto da un colloquio informativo sul tipo di esame che si andrà ad effettuare, sui rischi dell’esame stesso e sulle diagnosi possibili.
Come procedere in caso di mancato consenso del genitore
Nel caso in cui il mancato consenso da parte del genitore verso una terapia medica o un esame diagnostico possa mettere a rischio la vita del bambino, l’equipe medica può chiedere il parere di un Giudice che, nell’interesse del neonato, deciderà se dovrà o meno essere sottoposto alla procedura.